Dall'11 maggio u.s. i Comuni possono accedere gratuitamente alle planimetrie catastali degli immobili per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale. Il nuovo servizio, disponibile tramite la piattaforma telematica Sister, consente di visualizzare la planimetrie di un immobile, con accesso diretto alle banche dati gestite dall'Agenzia delle Entrate
Grazie a questa nuova funzione, gli Enti locali avranno a disposizione un ulteriore strumento per una migliore gestione delle fiscalità immobiliare locale e dei controlli urbanistici ed edilizi.
Per utilizzare il servizio non sarà necessario sottoscrivere una nuova abilitazione. Tutte le informazioni sulle modalità tecniche per l’accesso e la fruizione possono essere consultate sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo questo percorso: Home > Cosa devi fare > Consultare dati catastali e ipotecari > Consultazione banche dati - Sister (Istituzioni) > Scheda informativa. Il nuovo servizio sarà evidenziato – tramite un banner dedicato – anche sul sito istituzionale dell’Anci, www.anci.it.
Si ricorda, inoltre, che presso gli sportelli catastali decentrati dei Comuni sono attivi i servizi di rilascio gratuito delle visure e delle planimetrie catastali su richiesta dei singoli proprietari.
dall'Ufficio Stampa dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
È il contesto altamente qualificato per:
La nuova politica di rinnovamento di MADE expo vede le imprese al centro di un nuovo progetto fieristico che si basa su tre linee di azione fondamentali: biennalità, specializzazione e internazionalità.
Per accompagnare espositori e operatori del settore a questa svolta, già dall’edizione 2012 lo spazio espositivo di MADE expo si è sviluppato in aree tematiche organizzate in momenti espositivi, iniziative collaterali, convegni e momenti di confronto destinate a fornire un panorama completo ed esaustivo delle prospettive e opportunità da cogliere oggi per affrontare il futuro delle costruzioni.
Si ringrazia www.madeexpo.it
In un edificio in condominio possiamo distinguere due impianti elettrici:
a) quello di proprietà comune;
b) quelli di proprietà esclusiva.
Gli impianti elettrici, dice l'art. 1117 n. 3 c.c., sono comuni “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza”.
Come ogni impianto indicato nel d.m. n. 37/08 anche quello elettrico condominiale deve possedere determinati requisiti che devono risultare da specifiche certificazioni. Spieghiamoci meglio.
Supponiamo che l'impianto elettrico condominiale sia molto datato, sprovvisto di alcuna certificazione e che l'assemblea decida di rifarlo completamente. Quell'intervento dev'essere considerato un'opera di manutenzione straordinaria che si sostanzia in un rifacimento ex novo o comunque in qualcosa di molto simile.
Quando si può parlare di lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità?
Tali lavori, ci dice il d.m. n. 37/08, devono essere eseguiti da imprese abilitate ed iscritte in specifici registri tenuti dalle camera di commercio e devono essere eseguite sulla scorta di un progetto realizzato ad un tecnico competente (leggasi tecnico avente i requisiti richiesti dal d.m. n. 37/08).
I lavori devono essere considerati alla stregua di interventi conservativi delle parti comuni sicché la spesa per la loro realizzazione dev'essere sostenuta da tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, restando salva l'ipotesi di condominio parziale, rispetto alla quale sarebbero chiamati a contribuire solamente i proprietari dell'impianto (cfr. art. 1123, primo e terzo comma, c.c.).
Al termine dei lavori – specifica l'art. 7, primo comma, d.m. 37/08 – “previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5”.
Il rilascio della certificazione non può essere subordinato al pagamento dell'opera. Essa, infatti, non rientra nel novero delle prestazioni corrispettive che possono essere rifiutate nel caso d'inadempimento della controparte risultando un adempimento burocratico finalizzato alla certificazione della regolarità dell'opera già eseguita.
Che cosa succede se l'impianto condominiale è sostanzialmente conforme alle regole dell'arte ma manca dell'obbligatoria certificazione di conformità?
In tal caso ci viene in aiuto il sesto comma dell'art. 7 d.m. n. 37/08 a mente del quale qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile “tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione”.
Il costo della dichiarazione di rispondenza dev'essere posto a carico dei condòmini, salvo il caso in cui la stessa si rendesse necessaria per mancata produzione da parte dell'impresa. In tal caso, previa anticipazione verso il professionista, il condominio potrebbe rivalersi sulla ditta esecutrice dei lavori. L'ottenimento di una dichiarazione di rispondenza in un momento al controllo non estingue l'illecito e la sanzione.
Il condominio deve provvedere ad ottenere le certificazioni degli impianti di cui al d.m. n. 37/08, in quanto obbligatorie per legge e necessarie anche per la corretta tenuta dell'anagrafe condominiale.
Si ringrazia:
Fonte http://www.condominioweb.com/gli-impianti-elettrici-di-proprieta-comune-esclusiva.11700#ixzz3UXlHBDAR
www.condominioweb.com
L'amministratore deve: "“Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalita' dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.”
Ormai abbiamo ultimato l'inserimento di tutti i nostri condomini. Ma, in realtà, a cosa o a chi serve reperire i dati catastali?
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